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Pensioni, prorogata opzione donna, escono le dipendenti del 1963

Arriva la nuova proroga per l’opzione donna, l’uscita anticipata con il calcolo contributivo per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 le autonome) e 35 di contributi, alla quale potranno partecipare le donne del 1963 (del 1962 le autonome). E’ quanto emerge da un messaggio Inps.

Bisognerà avere raggiunto i requisiti entro la fine del 2021. La legge di bilancio per il 2022, infatti, ha previsto la possibilità di “accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021. In particolare, si legge, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome”.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi: dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione al ricorrere dei requisitisi può conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

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Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 , la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. 
   

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