Con il Dl Ristori sono state approvate in Cdm anche tutte le norme del cosiddetto pacchetto giustizia contenute negli articoli 22 e 23 del provvedimento.
LA BOZZA
Le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi potranno essere eseguite in luoghi esterni al carcere con l’applicazione del braccialetto elettronico. Lo prevede la bozza del pacchetto giustizia nelle parte dedicata alle misure per alleggerire le carceri così contenere il rischio contagio. La norma non si applica ai condannati per gravi reati, a chi è sottoposto a un regime di sorveglianza particolare e a chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri.
Dalla norma sono dunque eclusi i condannati per terrorismo, mafia, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, e chi è già stato sottoposto o lo sarà dopo l’entrata in vigore del decreto a contestazioni disciplinari per disordini rivolte e sommosse. Viene inoltre previsto il divieto di scioglimento del cumulo di pena per reati associati a mafia e terrorismo. L’allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che fa ritenere improbabile la violazione della restrizione domiciliare.
“Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa presenza del pubblico si debbono sempre celebrare a porte chiuse”, prevede la bozza del pacchetto giustizia all’esame del Consiglio dei ministri.
Per far fronte all”emergenza sanitaria da Covid 19 “che all’interno degli istituti penitenziari tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Lo prevede la bozza del pacchetto giustizia nella parte dedicata alle carceri. L’intervento intende contribuire, nell’attuale situazione di emergenza legata al rischio epidemiologico da COVID-19, “a contenere le occasioni di contagio che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della connaturata spola del detenuto fra l’istituto e il mondo esterno”. La norma non si applica ai condannati per reati di mafia e terrorismo. La procedura prevista stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell’interessato, per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
La bozza del pacchetto giustizia prevede indagini preliminari con collegamenti da remoto. In particolare la persona offese e la persona sottoposta alle indagini possono essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste; mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può opporsi a questa modalità, se il compimento dell’atto preveda la sua presenza. Il giudice si può avvalere delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell’interrogatorio.