
BRUXELLES – Le limitazioni dei rimborsi delle quote dei soci della banche popolari sono “legittime purchè strettamente necessarie ad assicurare alla banca i fondi propri sufficienti a contrastare un suo eventuale defoult, una valutazione che spetta in concreto al giudice nazionale”. E’ quanto ha stabilito la Corte Ue in una sentenza in cui rimette alla giustizia italiana anche la valutazione dell’adeguatezza del tetto degli attivi, fissato in 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari sono obbligate a trasformarsi in Spa. “Una simile restrizione – osserva comunque la Corte – può essere giustificata dallo scopo di garantire una maggiore competitività delle banche, una loro sana governance e, in ultima analisi, la maggiore stabilità complessiva del sistema bancario e finanziario europeo”.
